Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto fondamentale che garantisce l’accesso alla giustizia anche a chi non dispone dei mezzi economici sufficienti. Tuttavia, esistono dei limiti di reddito che devono essere rispettati per poter beneficiare di questo diritto. In questo contesto, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla rilevanza dell’indennità di accompagnamento ai fini della determinazione del reddito necessario per accedere al gratuito patrocinio.

Il Caso di Riferimento

Con la sentenza n. 26302 del 2018, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha affrontato un caso in cui l’indennità di accompagnamento percepita da un richiedente aveva portato al superamento del limite di reddito previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’istante aveva impugnato il provvedimento di rigetto, sostenendo che tale indennità non doveva essere conteggiata nel reddito ai fini del beneficio.

La Posizione della Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che l’indennità di accompagnamento, essendo un sussidio destinato a coprire spese indispensabili per garantire alla persona disabile condizioni di vita dignitose, non può essere considerata reddito ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Questo principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza, come indicato anche nella precedente sentenza n. 24842/2015.

Rilevanza della Decisione

La decisione della Cassazione ha un’importanza rilevante, in quanto rafforza la tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro l’accesso al gratuito patrocinio senza che l’indennità di accompagnamento venga considerata come parte del reddito complessivo. Questo orientamento giurisprudenziale sottolinea la necessità di considerare la finalità sociale di tali sussidi, che non devono penalizzare chi li riceve per il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge.

Conclusioni

La sentenza n. 26302/2018 della Cassazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione dei diritti delle persone con disabilità, assicurando che l’indennità di accompagnamento non diventi un ostacolo all’accesso alla giustizia.

Questo principio, ormai consolidato, rafforza l’importanza di considerare il contesto specifico in cui tali sussidi vengono erogati, per evitare che la loro funzione di supporto venga compromessa.

Fonti

  • Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 26302/2018.
  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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