Vita indipendente ed inclusione nella società (Articolo 19  Convenzione ONU 2006)

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

DA MODELLO NAZIONALE AD INTERNAZIONALE

Per dare seguito alle raccomandazioni del sopra citato articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto il finanziamento di iniziative sperimentali per l’adozione di un modello di intervento uniforme su tutto il territorio nazionale a sostegno  di progetti di vita indipendente ed inclusione sociale delle persone con disabilità.

Risalgono al 2013 le prime Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, al fine di orientare il lavoro delle istituzioni verso modelli di intervento condivisibili in collaborazione con le associazioni impegnate nel settore della disabilità.

È del 2014 la seconda edizione delle Linee Guida che aggiunge uno stanziamento di altri 10 milioni di euro a carico del FNA (Fondo Non Autosuficienti) a favore di 129 ambiti territoriali. Analoga iniziativa è stata realizzata per il 2015 a favore di 128 ambiti con il Bando Linee Guida.

Con le linee guida le Politiche sociali nazionali si sono orientate sempre più verso la ricerca di un modello condivisibile di vita indipendente, fondato sulla convinzione di consentire alla persona con disabilità di scegliere, in piena libertà ed autonomia, come, dove e con chi vivere.

LA LEGGE “DOPO DI NOI”

Il Parlamento Europeo ha portato ad esempio il “Dopo di Noi” italiano alla Commissione europea nella Risoluzione sull’attuazione della Strategia europea sulla disabilità (2017/2127 INI).

Con l’articolo 3, della Legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di noi) è stato definito il riparto delle risorse del FNA per sostenere i progetti di vita indipendente. Vediamo chi ne ha diritto e come richiedere il finanziamento.

Innanzitutto, il Fondo finanzia iniziative a beneficio delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, con il primario obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in situazioni abitative assimilabili a quelle familiari, nel rispetto dei principi, dello spirito e delle finalità della Legge nazionale 112 del 2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

“FONDO DI RIPARTO” 21 DICEMBRE 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023 il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022, di riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, come definito nella menzionata legge cosiddetta “Dopo di noi”.
Il Fondo finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. La Legge 112/2016 infatti ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. A tal fine, per l’annualità 2022 il decreto ha assegnato alle Regioni un fondo globale di 76.100.000 euro e a ciascuna regione una quota percentuale di riparto calcolata in base alla popolazione residente all’1/01/2022, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni. I dati di riferimento per il riparto sono stati estratti in data 26/09/2022 dal sito https://demo.istat.it (Popolazione residente per età e sesso al 1° gennaio 2022).

GLI ENTI GESTORI DEL FNA

I soggetti attuatori degli interventi sono gli Enti Gestori dei servizi per le persone con disabilità (EEGG). Il loro compito è curare la stesura di progetti coerenti con gli obiettivi della Legge 112/2016 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché di inviarli nella maggior parte dei casi alla Regione-Direzione centrale salute, Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria. Le persone interessate a richiedere il FNA possono rivolgersi agli Enti gestori dei servizi per la disabilità a seconda della zona di residenza come: Comuni, Consorzi di servizi integrati (Assistenza medica PsicoPedagogica) o Aziende sanitarie locali.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

a. piena aderenza alle prescrizioni del Decreto Ministeriale;
b. concretezza e realizzabilità;
c. individuazione certa dei beneficiari;
d. individuazione degli eventuali immobili, se coerenti e previsti nelle azioni progettuali;
e. attivazione degli altri attori in grado di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della legge e di quelli di progetto, dando luogo a forme di partenariato, prioritariamente costituite con gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni e con le Aziende sanitarie, e con il coinvolgimento delle persone disabili e delle loro famiglie, nonché delle loro Associazioni;
f. esplicitazione dell’utilizzo, nei confronti dei singoli beneficiari, del progetto personalizzato con rinnovata presa in carico, da correlare a un progetto personalizzato coerente con l’impianto del “Dopo di Noi”, che responsabilizzi alla pari l’Ente gestore dei servizi per disabili e l’equipe multidisciplinare, pena la riduzione o la revoca dei finanziamenti;
g. formazione per i singoli beneficiari di un budget di progetto;
h. indicazione degli stati di avanzamento del progetto e relativo monitoraggio.

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