E’ necessario garantire l’accessibilità degli edifici eliminando le barriere architettoniche, in quanto tale accessibilità costituisce un principio di interesse generale.

La nostra associazione MAP nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di non discriminazione dei disabili nella società in virtú della Convenzione ONU del 2006. Allo scopo segnaliamo un’importante sentenza della Corte di Cassazione dal punto di vista della creazione di un precedente storico utile per risolvere controversie future.

La Cassazione, con la sentenza n. 9101/2018, ha chiarito che la necessità di eliminare le barriere architettoniche deve in ogni caso prevalere sugli eventuali vincoli storici a cui è sottoposto un edificio condominiale, basati su criteri principalmente estetici più che funzionali.
I giudici hanno spiegato che la legge 13/1989 (‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati‘) oltre ad esprimere un principio di solidarietà sociale, persegue finalità di carattere pubblicistico, favorendo l’accessibilità agli edifici nell’interesse generale. Inoltre, esiste un diritto fondamentale delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche -sottolineano i giudici- a prescindere dall’effettiva utilizzazione degli edifici interessati, poiché conferisce legittimità all’intervento innovativo. Pertanto, l’installazione di un ascensore per l’accessibilità alle persone con disabilità rientra nei poteri dei condòmini, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile.

Il caso pugliese

Un disabile, residente in un condomino, aveva iniziato dei lavori per inserire la porta d’ingresso di un ascensore mediante previo abbattimento di un muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato. I vicini erano ricorsi alla giustizia di primo grado, ottenendo dal Tribunale la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. Con un successivo ricorso avverso tale sentenza il condomino disabile otteneva il rigetto dell’azione di manutenzione e l’annullamento della precedente sentenza. Anche il ricorso in Appello dava il medesimo giudizio. Pertanto il disabile ha fatto ricorso in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione ha dato ragione al condomino disabile, responsabile dell’intervento per l’installazione dell’ascensore. Secondo i giudici l’uso dell’ascensore gli era indispensabile per poter accedere all’abitazione ed inoltre:

  • la realizzazione dell’ascensore non ledeva in modo apprezzabile il compossesso del muro comune, tant’è che il condomino ricorrente non aveva evidenziato quale fosse lo specifico e concreto disagio che l’innovazione aveva determinato sul pregresso potere di fatto da lui esercitato in qualità di compossessore;
  • l’ascensore non arrecava pericoli per la stabilità dell’edificio e né comprometteva il decoro architettonico.

La normativa di riferimento

Tra le numerose leggi e decreti che disciplinano la materia in oggetto, ricordiamo in questa sede:

  • Legge 118/1971, articolo 27, che stabilisce il diritto degli invalidi all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando modifiche agli edifici esistenti.
  • DPR 503/1996 che stabilisce negli edifici privati il superamento delle barriere architettoniche mediante il decreto dei Lavori pubblici num. 236/1989, il quale contiene norme tecniche idonee a consentire l’utilizzo e l’accesso da parte delle persone disabili di ascensori.
  • Il decreto prevede la realizzazione di un ascensore idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle
  • Legge 13/1989, contiene le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e stabilisce che gli interventi per eliminarle sono approvati dall’assemblea condominiale e che gli stessi, se non strutturali, non sono subordinati all’ottenimento di permessi edilizi.

Per approfondire il caso rimandiamo alla pagina dell’Acca Software, dalla quale è anche possibile scaricare la copia della sentenza in formato pdf (cliccare sul bottone download in qui)