Il tema dell’accessibilità è sempre più sentito, in particolare dei condomini, non solo perchè le persone con disabilità la rivendicano come un diritto vitale, ma anche per l’aumentata speranza di vita, rispetto a 5o anni fa.

Le mutate esigenze della popolazione si riflettono non solo negli acquisti, anche nella più recente legislazione in materia di agevolazioni e bonus fiscali. Visto che spesso i lavori di adeguamento all’accessibilità sono molto importanti, sia dal punto di vista progettuale che d’investimento monetario, molti nostri simpatizzanti ed associati ci chiedono quali spesse sono ammissibili secondo le più recenti misure di detrazioni ed agevolazioni fiscali.

Attualmente, l’agevolazione più interessante, ma anche la più complicata, è il Superbonus 110%. Lanciato nel 2020, in tempo di crisi pandemica, nel 2021 è stato rivisto ed integrato con l’aggiunta di un paragrafo dedicato ai lavori per l’abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche. Per informazioni dettagliate riguardo agli interventi di adeguamento all’accessibilità si rimanda all’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  La novità riguarda i destinatari della misura che punta a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione non solo delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma amplia la platea, includendo i maggiori di 65 anni d’età.

Caratteristiche tecniche dell’ascensore

Ai fini dell’ammissibilità al superbonus 110% delle spese per l’abbattimento delle barriere archtettoniche, il riferimento normativo ancora attuale è il DM 236/89, utile a valutare l’inadeguatezza dell’ascensore esistente e/o a sceglierne uno nuovo. Al punto 8.1.12 del menzionato DM, vengono elencate le caratteristiche tecniche degli ascensori accessibili ammissibili:

  • Luce netta minima porta: 0,75 m posta sul lato corto
  • Cabina: dimensioni minime 1,20 m profondità x 0,80 m larghezza
  • Porte di cabina e di piano: con apertura automatica
  • Spazio minimo anteriormente alla porta della cabina: 1,40 m x 1,40 m
  • Stazionamento cabina al piano: a porte chiuse
  • Arresto al piano: con auto-livellamento con tolleranza massima +/-2cm (meglio inferiore ad 1 cm)
  • Segnalazione sonora dell’arrivo al piano
  • Bottoniere interne ed esterne: posizionate ad altezza massima compresa tra 1,10 m e 1,40 m con numerazione in rilievo e in Braille
  • Sistema di comunicazione bi-direzionale e una luce d’emergenza.

Suggerimenti MAP per superare il limite minimo normativo:

  • Maniglione di appoggio per le persone con stampelle.
  • Seggiolino ribaltabile per appoggiare oggetti pesanti o per sedersi all’interno della cabina ascensore.

Percentuali e massimali di spesa ammessi

Ricordiamo che la detrazione fiscale prevista è del 110% su un massimale di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Ricapitolando, la spesa massima è unica per tutti i gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche contemplate nei seguenti bonus: casa, barriere architettoniche e 110%  (eco e/o sismabous).
Nel caso di sismabonus il massimale non si cumula con quello delle barriere architettoniche ed è di 96.000€.

Attenzione alle scadenze per la cessione del credito d’imposta riferito alle spese sostenute per gli interventi “trainanti”, che dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione fiscale; mentre le spese per gli interventi “trainati” dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e fine dei lavori.

Altri riferimenti utili dall’AdE

La Circolare 19/E del 2020 precisa che:

le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

L’Agenzia delle Entrate prosegue chiarendo che:

la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

CONCLUSIONI

In generale, l’AdE ha chiarito che per accedere agli incentivi fiscali relativi agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente. Pertanto, è fondamentale saper identificare e scegliere correttamente il prodotto adeguato, affidandosi a professionisti superpartes o ad associazioni specializzate.

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