Come fare valere i propri diritti quando s’ignora la legge che li tutela? Di certo chi dovrebbe applicare la legge a tutela delle persone con disabilità spesso è impreparato (progettisti) o peggio considera il tema non di sua competenza (gestori di locali destinati al pubblico). Ecco allora perché entrano in gioco le associazioni, come MAP che propugna l’inclusione sociale dei disabili cercando di fare un po’ d’ordine sulla disciplina poiché dalla prima legge urbanistica (1150/42) vi è stata un labirintica evoluzione della regolamentazione delle aree parcheggio.

Uno dei disagi più denunciati dai nostri associati disabili, che desiderano spostarsi conducendo la propria auto (non sono pochi), è la mancanza di stalli e di percorsi accessibili nonché fruibili di collegamento tra l’area parcheggio e il luogo teoricamente accessibile (ma irraggiungibile) entro un raggio di 50 metri (immediate vicinanze). Ci appelliamo alla sensibilità e al buon senso di progettisti e gestori di locali aperti al pubblico lanciando il seguente messaggio: è inutile investire soldi in adeguare l’interno dei locali se poi questi risultano irraggiungibili dai disabili!!!

Legge “Tognoli” n. 122/1989

E’ la prima legge che regola il numero di parcheggi obbligatori destinati ai disabili distinguendoli in due categorie in base alla destinazione d’uso e introduce il vincolo di pertinenza inalienabile di destinazione a parcheggio a favore degli edifici residenziali:

a) parcheggi su area privata: sono disciplinati dall’articolo 9, comma 1, secondo il quale negli edifici – sia di proprietà individuale che di proprietà condominiale – si possono realizzare parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo del fabbricato, nei locali siti al piano terreno del fabbricato nonché nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato;

b) parcheggi su area pubblica: sono i parcheggi disciplinati dall’articolo 9, comma 4, secondo il quale i Comuni possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi (Pup), la realizzazione di posti auto, su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, da destinare a pertinenza di immobili privati, concedendo il diritto di superficie dell’area pubblica ai privati interessati, a imprese, società o cooperative di costruzione (tutti soggetti che, una volta realizzati i box, li cedono a coloro che possono destinarli a pertinenza di proprie unità immobiliari).

DM – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.” (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989)

4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

8.2.3 Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.” (Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)

Art. 10. Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

2005 “Decreto Semplifica Italia”

Il Capo II del D.L. n. 5/2012 modifica il comma 5 dell’art. 9, L. n. 122/1989: è ora possibile trasferire, a servizio di un altro appartamento dello stesso Comune, il posto auto o il box realizzati nel pianterreno o nel sottosuolo dello stabile, e sinora inscindibilmente asserviti allo stesso. L’art. 10 del D.L. n. 5/2012 spezza (quasi) definitivamente il legame fra il parcheggio posto al piano terreno o sottostante il fabbricato al servizio del quale era stato in origine realizzato. Il posto auto può essere alienato a soggetti che non abitino nello stesso immobile al servizio del quale è devoluto. Deve però conservare la stessa destinazione a parcheggio dell’altra unità abitativa localizzata nel territorio dello stesso Comune.

Quel che cade è il divieto previsto dal vecchio art. 9, comma 5 della L. n. 122/1989 (cd. ‘‘legge Tognoli’’), di trasferire l’area di parcheggio separatamente dall’appartamento o dall’edificio di cui rappresentava pertinenza, pena la nullità della cessione anche quando la dotazione delle aree di parcheggio era superiore allo standard previsto dalla legge urbanistica. Con il nuovo art. 9, comma 5, è possibile trasferire la proprietà del posto auto e non dell’appartamento o viceversa, purché l’area rimanga destinata a parcheggio e non muti il Comune nel quale ricade l’immobile cui il parcheggio è asservito.

2014 “Decreto del fare”

Oggi, interviene il “Decreto del fare” che ha modificato ulteriormente la L. n. 122/1989 estendendo l’ambito di applicazione della disposizione introdotta dal decreto “Semplifica Italia” così consentendo il trasferimento del solo vincolo pertinenziale. Viene dunque concepita la possibilità di disgiungere la proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Il nuovo articolo 9 L. n. 122/1989 così recita: “la disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1”. Dal punto di vista strettamente pratico la novella interessa più i proprietari di due unità immobiliare ubicate nello stesso Comune, sicché da oggi sarà possibile “spostare” il vincolo pertinenziale senza procedere altresì all’alienazione del parcheggio.

Per quanto riguarda i parcheggi/posti auto/box costruiti in eccedenza, rispetto al rapporto di 1 mq ogni 10mc di costruzione, la Corte di Cassazione ha già chiarito che tali parcheggi non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, tanto che l’originario proprietario-costruttore dell’edificio può legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo (Corte di Cassazione, Sez. III, 03.02.2012 n. 1664).

Come esempio virtuoso di normativa riguardo alla regolamentazione dei parcheggi riportiamo quello della Provincia Autonoma di Bolzano: Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541 – Regolamento sull’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche:

Art. 22 – Parcheggi

1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture o in aderenza di aree pedonali, deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree pedonali, nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.
2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20.
3. Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo di due ogni 50.
4. Nelle strutture ricettive con capienza superiore a 25 posti letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere garantito un minimo di due posti auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone disabili. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo di ostacoli dall’area di parcheggio all’accesso principale o equivalente della struttura.
5. Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di un posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, previsti nelle immediate vicinanze dell’accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all’impianto sportivo deve essere accessibile.
6. Per le strutture sanitarie vale quanto segue:
a) relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni accesso del pubblico;
b) i posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea;
c) le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d’urgenza devono prevedere, in prossimità degli accessi del pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
7. Nel caso in cui i luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio.

Come fare valere i propri diritti di mobilità incondizionata?

Per concludere, segnaliamo che spesso il disagio si può risolvere tentando la via del dialogo anche in virtù dei principi introdotti dalla normativa antidiscriminatoria (Legge 67/2006 e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità) che impone a chiunque di prevedere degli accomodamenti ragionevoli laddove ciò sia necessario per evitare che una persona con disabilità sia limitata nell’esercizio dei suoi diritti.

Ad esempio: nel caso dei parcheggi condominiali l’assegnazione dei “posti auto più vicini” a favore dei condòmini con problemi motori non richiede alcuna delibera assembleare, ma rientra pienamente nell’ambito delle competenze dell’amministratore che ai sensi dell’art. 1130 del Codice Civile; deve pertanto disciplinare l’uso delle cose comuni al fine di assicurare il miglior godimento delle stesse a tutti i condomini.

Molti nostri associati ci segnalano il problema riscontrato compilando l’apposito modulo di verifica della presunta discriminazione o violazione di un diritto come quello di avere uno stallo adeguato (posizionamento e dimensionamento ai sensi degli artt. 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3:) per facilitare l’accesso al luogo di destinazione pubblica.

Nel prossimo futuro MAP attiverà un numero verde per raccogliere, in ogni regione d’Italia, le problematiche e indirizzarle alla possibile soluzione (spesso richiedente notevole capacità di negoziazione tra vari portatori d’interesse e di potere decisionale) mediante la collaborazione di una rete di selezionati esperti.