A grande richiesta dei nostri associati facciamo il punto della situazione riguardo al Bonus Barriere Architettoniche per sanare alcuni importanti dubbi emersi in seguito all’approvazione del Ddl n. 1005 di conversione del D.Lgs n. 212/2023 recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali, di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.Lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

REQUISITI E SCADENZE

Vediamo quali sono i nuovi requisiti e le scadenze per accedere alle agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche introdotti con l’Articolo 3 Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. »;
b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. »;
c) il comma 3 è abrogato.
2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole « alle spese sostenute » sono inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».
3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ENTRATA IN VIGORE

Sentato (La Press)

Il giorno dopo all’approvazione (29/12/2023) entra in vigore il decreto, mentre la sua pubblicazione in GU si attendeva entro oggi 27 febbraio. Scarica il Ddl n. 1005 di conversione del D.Lgs n. 212/2023 qui: link

ESCLUSIONI DALLE AGEVOLAZIONI

Alla luce delle nuove disposizioni ci rincresce osservare che, salvo più equi ripensamenti dell’ultima ora con la pubblicazione in GU del Decreto Mille Proroghe 2024, il Governo in carica ha escluso l‘automazione delle avvolgibili dal bonus Barriere Architettoniche.

Considerando che le tapparelle più performanti, come ad esempio in alluminio coibentato, pesano sensibilmente di più di quelle in plastica vuota e quindi sono molto più difficili da movimentare a mano da un pensionato con disabilità e o anziano, con le problematiche legate all’età, il provvedimento oltre a creare confusione genererà iniquità. L’automazione degli avvolgibili che spesso vengono confusi con gli schermi solari (confine molto labile tra le definizioni tecniche) spesso è possibile ma non senza complicati lavori di cablaggio per l’alimentazione del motore, cui costo può variare (al netto dell’IVA e compresi montaggio e collaudo) dai 300 ai 500€ per infisso.

In aggiunta, tenendo conto che le pensioni delle persone con disabilità e di molti anziani (soprattutto donne) sono sempre più inflazionate, al punto che non arrivano al minimo mensile considerato vitale (1000€), il provvedimento in questione mettere in discussione il diritto di un’ampia fascia della popolazione ad accedere ad ausili che possano facilitare una vita dignitosa, anche ai sensi di basilari norme igieniche e sanitarie ancorché di comfort.
Secondo il nostro osservatorio sono molti gli anziani che vivono soli con una pensione sempre più inflazionata ed inadeguata a sostenere le spese specialmente per un’assistente domiciliare che possa effettuare semplici azioni come la movimentazione di tapparelle e apertura di serramenti per la ventilazione e la regolazione della luce naturale. Paradossalmente in molti condomini, oggetto di interventi di riqualificazione con il Superbonus, a causa della scarsa sensibilità e professionalità degli operatori (progettisti, amministratori condominiali, consulenti vari) non sono state offerte adeguate informazioni sui vantaggi e svantaggi prima di deliberare lavori come la sostituzione dei serramenti.

COME RICHIEDERE ASSEVERAZIONI TECNICHE

Ricordiamo ai nostri associati, non solo con disabilità o con età superiore ai 65, l’opportunità di richiedere le asseverazioni ai nostri tecnici abilitati, per le agevolazioni fiscali a prezzi convenzionati, basterà compilare il seguente formulario:

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