Recentemente il Governo ha attivato politiche di agevolazione fiscale molto interessanti e di varie tipologie per facilitare l’accessibilità. Tuttavia, fattori come la difficile interpretazione delle normative sommata alla burocrazia ed a problematiche tecniche, hanno sortito modesti risultati nella riqualificazione di edifici esistenti, in particolare dei condomini gestiti in modo inadeguato. Vediamo le ultime novità e rispondiamo ad alcune domande pervenuteci.

BONUS BARRIERE 75%

Grazie alla “legge di bilancio” (L. n. 234/2021, link) il 2022 verrà ricordato per il Bonus Barriere architettoniche. Si tratta di un’agevolazione fiscale slegata dalle logiche del Superbonus, che obbligano ad abbinare gli interventi per migliorare l’accessibilità a lavori di riqualificazione, energetica o strutturale, identificati come trainanti. La detrazione d’imposta del 75% si applica sulle spese documentate, sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e dichiarata al fisco mediante apposito modello.
Rispetto al Superbonus è sicuramente più accessibile anche se meno conveniente, sia per la percentuale e sia per la durata inferiori.

MODALITA’ PER RICHIEDERE IL BONUS

In alternativa alla detrazione sui redditi IRPEF per 5 anni consecutivi, è possibile optare per le seguenti modalità di agevolazione nel caso in cui non si abbia adeguata capacità finanziaria:

  • cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante (il credito ceduto in modo irreversibile  viene recuperato tramite il cassetto fiscale dalle imprese o professionisti che l’hanno acquisito),
  • contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati.

CHE COS’E’ CAMBIATO COL DECRETO ANTIFRODE?

Il c.d. Decreto Antifrode (D.L. n. 157 dell’11 novembre 2021) ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
  • la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

  • Acquisto, installazione e collaudo di ascensori, rampe e montacarichi.
  • Sostituzione di impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
  • Realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

REQUISITI

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

CALCOLO DEL TETTO DI SPESA

A seconda della tipologia dell’immobile la detrazione deve essere calcolata utilizzando i seguenti criteri:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

ALTRI BONUS

  • DETRAZIONE 19%. Limitata alle spese per sussidi tecnici, informatici, sanitari e ausili medici. In questa voce di spesa rientrano gli strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità, come per esempio: l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse, ed infine il sollevatore per facilitare la movimentazione in sicurezza della persona con disabilità. Tutte spese non cumulabili con il Suprtbonus e Bonus barriere 75%.
  • BONUS RISTRUTTURAZIONE. I lavori mirati all’abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche è pari al 36% calcolato su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.
  • SUPERBONUS 110%. Il 2021 verrà ricordato per aver inserito tra i vari interventi trainati anche i lavori per l’Abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, argomento ampiamente trattato in post precedenti: “Bonus 110% Barriere architettoniche, sostituzione ascensore, si o no?”  e Superbonus 2021: Eliminazione barriere architettoniche” .

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI

Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida dell’AdE dello scorso gennaio, “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”. Se desideri ricevere via email la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali destinate alle persone con disabilità, compila il seguente formulario:

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