IMPORTANTI NOVITA’

Tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, da diverso tempo agevolabili al 50% ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e), a partire da marzo 2021 godono di una più favorevole detrazione fiscale del 110%, calcolata su un massimale di spesa di 96.000€ (vedi Guida Settembre 2011).
Recentemente, l’A.d.E. ha chiarito importanti dubbi con la pubblicazione a settembre della nuova Guida al Superbonus 110% e ad alcune risposte ad interpelli sulle modalità di ripartizione delle spese per interventi di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche nei condomini. Vediamo nel dettaglio gli interventi e le agevolazioni.

AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI PER L’ACESSIBILITA’

Ricordiamo che l’abbattimento o superamento delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari, deve contemplare interventi ai sensi del D.M. 236/1989 – vedi Eliminazione delle barriere architettoniche) quali ad esempio (cfr. Circolare 24/02/1998, n. 57/E, paragrafo 3.4):

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

RECENTI CHIARIMENTI 

Fugano molti dubbi due importanti chiarimenti: il primo è dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello 455/2021 e il secondo è della Commissione Finanze, com la risposta all’interrogazione n. 5-05839 del 29 aprile 2021.

  • L’AdE ha chiarito diversi aspetti riguardanti la fruibilità del Superbonus in relazione agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lettera e), comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. L’istante, al fine di realizzare un nuovo impianto di elevazione per il superamento delle barriere architettoniche, aveva chiesto chiarimenti riguardo al disposto dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 2, dove si fa riferimento agli interventi previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e) “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni”.
  • La Commissione Finanze con la risposta all’interpello n. 5-05839 del 29 aprile 2021 è stata dichiarata la sostanziale irrilevanza della presenza di persone di età superiore a 65 anni nell’edificio oggetto degli interventi. La detrazione di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e), spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di persone di età superiore a 65 anni o disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

Pertanto, siamo di fronte alla dichiarazione di un principio fondamentale di civiltà: a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti dei beneficiari l’applicabilità della detrazione per l’intervento è sempre lecita, purchè presenti le caratteristiche di cui al D. Min. LL.PP 14/06/1989, n. 236.
Tale principio è declinabile agli interventi trainati contemplati nel Superbonus, visto l’esplicito richiamo dell’art. 119 del D.L. 34/2020 agli interventi di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e).

 

INTERVENTO TRAINATO DAL SUPERBONUS

Tuttavia è ribadito l’obbligo di associare gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ad uno dei tre interventi trainati indicati nella menzionata Guida dell’AdE ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, commi 2 e 4.  In pratica, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

MASSIMALI DI SPESA PER TIPOLOGIE EDILIZIE

Il massimale di spesa ammesso alla detrazione per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche è pari a 96.000 Euro. Vediamo come nel dettaglio in funzione della tipologia dell’unità immobiliare.

  • CONDOMINI
    Qualora le opere siano compiute a servizio di un immobile condominiale (eseguite su parti comuni, come ad esempio l’installazione di un ascensore, di una rampa fissa), il massimale va inteso moltiplicabile per il numero di unità immobiliari distintamente accatastate, in conformità ai principi generali ribaditi con la Circolare 24/E/2020 e Circolare 30/E/2020.
  • UNIFAMILIARI E ASSIMILABILI
    Viceversa, in caso di intervento sulla singola unità immobiliare, esso va riferito complessivamente all’unità stessa ed eventuali pertinenze.

Altro utile chiarimento con la Risoluzione 60/E/2020 viene affermato che “con particolare riferimento all’intervento […] di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, si fa presente che per effetto del rinvio, contenuto nell’art. 16 del D.L. 63/2013, all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i), gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli indicati nel medesimo art. 16-bis, che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Inoltre, per effetto del predetto rinvio, gli interventi ammessi al Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili”.

In ultima analisi, tutti gli interventi contemplati nel superbonus 110% che fanno riferimento al succitato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, sono sì cumulabili, ma entro il limite unico di 96.000 Euro.

ASSEVERAZIONI  INTERVENTI

Per l’asseverazione in merito al rispetto dei requisiti tecnici nonché alla congruità dei costi:

  • Trainati “Ecobonus”. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche essa va rilasciata nell’ambito dell’apposita sezione del modello predisposta dall’Enea sulla propria piattaforma online, avendo inoltre riguardo, per la congruità dei costi (D.M. 06/08/2020, c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”- l’Allegato I del citato Decreto Requisiti Ecobonus non contempla tali interventi);
  • Trainati “Sismabonus”. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, viceversa, la modulistica per le asseverazioni (allegati al D.M. 58/2017 come modificati ad opera del D.M. 329/2020) non contempla alcuna specifica indicazione. L’interpretazione comune suggerisce che l’asseverazione venga redatta dal tecnico competente su modulistica libera ed acclusa agli allegati concernenti il Sismabonus.
  • Congruità dei costi. Quanto ai parametri in base ai quali valutare la congruità dei prezzi dei vari interventi, è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’AdE con Interpello 09/11/2020, n. 538. In tale documento, ai fini dell’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati con il Super-Sismabonus, si afferma che occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (si ritiene possibile scegliere anche più di un prezzario).

Ciò in quanto il D.M. 06/08/2020 (c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”) – richiamato anche ai fini del Sismabonus dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 – non risulta fornire indicazioni specifiche applicabili agli interventi antisismici.

CRITICITA’ RISOLTE IN PARTE
Si osserva che, relativamente alla cessione del credito e allo sconto in fattura, il legislatore ha “dimenticato” di inserire l’intervento concernente l’eliminazione di barriere architettoniche tra quelli per i quali è ammessa la cessione del credito, che pertanto allo stato attuale non è prevista per tale categoria di intervento (comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020).
A tale dimenticanza ha posto parzialmente rimedio la Guida Superbonus di marzo 2021, in cui l’Agenzia ha chiarito che gli interventi relativi alle barriere architettoniche possono usufruire della cessione del credito, ma questo solo quando rientrano tra quelli “trainati”, secondo quanto illustrato in precedenza.
In altri termini, la cessione del credito (o sconto in fattura) è attivabile solo quando l’intervento rientra nel perimetro applicativo del Superbonus, e non quando viene eseguito come normale ristrutturazione al 50%.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera b) e 7-bis, art. 121 del D.L. 34/2020, in riferimento agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura soltanto per le spese sostenute nel 2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Guida al Superbonus Settembre 2021
  • Interpello AdE n. 455/2021
  • Interpello Commissione Finanza 09/11/2020, n. 538
  • art. 16-bis del D.P.R. 917/1986
  • D. Min. LL.PP 14/06/1989, n. 236
  • Circolare 24/02/1998, n. 57
  • art. 16 del D.L. 63/2013
  • Circolare 24/E/2020
  • Circolare 30/E/2020
  • Risoluzione 60/E/2020
  • D.L. 34/2020
  • D.M. 329/2020

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